Presentare la dichiarazione di nascita

Descrizione

Presentare la dichiarazione di nascita

Quando nasce un bambino è obbligatorio registrare il neonato allo stato civile.
La dichiarazione o denuncia può essere presentata presso (Decreto del Presidente della Repubblica 03/11/2000, n. 396, art. 30):

  • il comune di residenza dei genitori
  • il centro di nascita
  • il comune di nascita del bambino.

Il bambino è automaticamente registrato nello stato di famiglia della madre; è inserito nello stato di famiglia del padre, solo se la madre non ha la residenza in Italia.

In Comune di Scarlino …

Per i nati in Italia da cittadini stranieri la prassi per la registrazione della nascita è la medesima, il nome ed il cognome possono essere attribuiti secondo la legge dello stato di appartenenza, la cittadinanza viene conferita al momento dell'iscrizione anagrafica sempre secondo la legge dello Stato di appartenenza. 
Le condizioni per il riconoscimento sono disciplinate dalla legge dello stato di appartenenza.
Nel caso in cui i genitori abbiano due nazionalità diverse, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica 03/11/2000, n. 396, art. 35, deve essere prodotta una attestazione consolare, autodichiarata dalla madre e richiesta al consolato di riferimento dal padre.
A seguito della redazione dell’atto di nascita, il bambino viene iscritto nell’Anagrafe della Popolazione Residente del Comune di residenza dei genitori, con i dati risultanti dall’atto di nascita su cui non è riportata la cittadinanza del bambino.
La cittadinanza del bambino nell’anagrafe della popolazione residente sarà pertanto indicata come “non documentata”, in quanto, sulla base di quanto stabilito dai del Decreto del Presidente della Repubblica 31/08/1999, n. 394, art. 2, commi 2 e 2bis, gli stati, fatti e qualità personali, tra cui la cittadinanza di appartenenza, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, ovvero tramite passaporto o documento equipollente, certificato di nascita o attestazione rilasciata dall’autorità consolare straniera.
Tali documenti devono essere tradotti in lingua italiana ed essere in regola con le norme sulla legalizzazione, come da pagina pubblicata.
Pertanto, la cittadinanza del bambino sarà riportata negli archivi anagrafici dopo che sarà stata presentata al Comune la documentazione prima descritta. Fino ad allora, non sarà quindi possibile certificare tale dato sulle attestazioni anagrafiche. Non sarà inoltre possibile il rilascio della carta d'identità elettronica.